L’articolo 32 del Dl Sviluppo 83/2012 ha proposto delle novità per le piccole e medie imprese non quotate in borsa allo scopo di facilitare il ricorso al mercato del debito, in una fase sui mercati finanziari particolarmente difficile che si ripercuote negativamente nell’economia reale soprattutto sul business di aziende di piccole dimensioni. Arriva così la proposta dei cosiddetti “mini bond”, ovvero obbligazioni e cambiali finanziarie che le piccole e medie imprese (tranne le micro-imprese) possono emettere a determinate condizioni.
I mini-bond comprendono sia gli strumenti di debito di breve termine (cambiali finanziarie) sia di medio-lungo termine (obbligazioni e titoli similari, obbligazioni partecipative subordinate). Per emettere i mini bond le imprese aventi diritto devono essere assistite da uno “sponsor”, ovvero un intermediario finanziario che dovrà occuparsi delle fasi di emissione e di collocamento dei titoli. Lo sponsor dovrà garantire un determinato grado di liquidità dei titoli fino alla scadenza, mantenere in portfolio una quota minima dei titoli emessi e fornire un rating almeno semestrale ai titoli stessi.
Le altre condizioni necessarie per emettere i mini bond sono la revisione legale dell’ultimo bilancio dell’emittente (praticamente una sorte di certificazione, ndr) e il collocamento dei titoli presso investitori qualificati che non siano soci della società emittente, né direttamente né indirettamente. Per quanto riguarda invece il regime fiscale, quello dei mini bond è stato allineato a quello più favorevole delle aziende quote in borsa. Gli interessi passivi corrisposti sulle obbligazioni e titoli similari saranno deducibili nei limiti del 30% dell’ebitda (ovvero il margine operativo lordo) risultante dall’ultimo bilancio approvato.
Le società non quotate che emettono mini bond possono avvalersi dell’esenzione dall’applicazione della ritenuta sugli interessi e altri proventi corriposti sulle obbligazioni e titoli similari. Inoltre, le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e titoli similari sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio di tali costi. Questo beneficio fiscale dovrebbe essere valido sia per i titoli dei grandi emittenti sia per i mini bond.