Il Consiglio dei ministri ha elaborato il testo di recepimento della direttiva Ue sui pagamenti. Un testo che, fin dai primi minuti successivi alla diramazione, aveva già suscitato una buona dose di polemiche, escludendo dal novero delle operazioni il settore delle costruzioni, visto e considerato che tra le righe mancherebbe un espresso riferimento al settore dei lavori pubblici, in mancanza del quale l’intero comparto economico viene di fatto escluso dall’applicazione. Ma non solo: vediamo allora cosa cambierà, dal 2013, per tutti i pagamenti e le transazioni commerciali effettuate in ambito italiano.
Come sopra già anticipato, il nodo principale riguarda proprio il settore del mattone, con i giornalisti de Il Sole 24 Ore che sottolineano come “per includere il settore delle costruzioni si sarebbe dovuto leggere nel testo un inciso di poche ma fondamentali parole: l’inciso è quello che si legge nell’undicesimo “considerando” che introduce il testo delle Direttiva Ue 2011/7, là dove si dice che l’applicazione «dovrebbe anche includere la progettazione e l’esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile». Nessun riferimento esplicito in tal senso si legge nel testo del dlgs (che a sua volta modifica il dlgs 9 ottobre 2002, n. 231 dove il settore delle costruzioni era già stato “dimenticato” dal primo recepimento delle norme europee sui pagamenti”.
Ad ogni modo, tra le altre novità del testo vi è – dal primo gennaio 2013 – l’entrata in vigore delle norme senza possibilità di retroattività: il pregresso viene così dimenticato, estendendo l’applicazione solo al futuro, e “ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”. “Esclusione esplicita per i «debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito» e i «pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore». Il termine di pagamento, fissato in 30 giorni, può diventare 60 giorni, sia per i contratti tra privati (prevedendo in questo caso anche termini più lunghi, se concordati tra le parti) sia per i contratti con le pubbliche amministrazioni. Si può concordare di effettuare un pagamento rateale. Per quanto concerne gli interessi di mora, si prevede che per i contratti tra privati possano essere stabiliti interessi legali di mora o interessi a un tasso concordato tra le imprese. Per i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione, è previsto l’obbligo di corrispondere «interessi legali di mora», cioè un tasso che non può essere inferiore al tasso legale (tasso Bce maggiorato dell’8%)” – conclude il quotidiano.