O.P.A. (Offerta Pubblica di Acquisto)
Per Offerta Pubblica di Acquisto (di seguito OPA) si intende ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale finalizzato all’acquisto in denaro di prodotti finanziari. Ciò significa che un soggetto, che risulta essere interessato ad acquistare prodotti finanziari (per esempio azioni) di una determinata azienda, fa appunto un’offerta pubblica. Quindi tutti coloro che sono titolari di quelle azioni oggetto di OPA, possono decidere di venderle a quel soggetto. Qualora l’acquisto venga realizzato consegnando, a titolo di corrispettivo, altri prodotti finanziari, l’offerta pubblica viene definita di scambio.
Modalità di lancio dell’Opa
Come fa la sua proposta il soggetto intenzionato ad acquistare? Colui che lancia un’offerta pubblica di acquisto o di scambio deve effettuare preventivamente un’apposita comunicazione alla Consob (ecco perché l’offerta si chiama pubblica) allegando un documento, destinato alla successiva pubblicazione, contenente le informazioni necessarie per consentire al pubblico di formarsi un giudizio sull’OPA stessa, in modo che i titolari dei prodotti oggetto di O.P.A. possano fare delle scelte consapevoli.
Da parte sua, la società oggetto dell’OPA è tenuta a diffondere al pubblico un comunicato contente ogni dato utile per la valutazione dell’offerta nonché il proprio giudizio in merito all’operazione. Tale comunicato fornisce informazioni sull’andamento recente e le prospettive dell’emittente, sui fatti di rilievo relativi all’azienda, sempre per far sì che l’operazione sia svolta nella massima trasparenza.
Irrevocabilità dell’O.P.A.
L’offerta pubblica è irrevocabile e si rivolge a parità di condizioni a tutti i possessori degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’OPA stessa. Irrevocabile però non significa che chi lancia un’opa non possa porre condizioni: ad esempio l’offerta può essere condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di titoli, se non raggiunge quel numero allora il soggetto può revocarla.
O.P.A. ostile
La società oggetto di OPA può non desiderare il buon esisto dell’operazione perchè magari non gradisce il soggetto che la lancia e preferire che questi non diventi socio e può difendersi dall’attacco (OPA ostile) in vari modi:
• chiamando in soccorso “un cavaliere bianco” (White Knight) che propone un’offerta concorrente,
• aumentando il costo dell’OPA con opportune operazioni (conversione delle azioni con voto limitato in azioni con diritto di voto pieno, aumento di capitale, acquisti di azioni proprie per sostenere la quotazione, operazioni di concambio a condizioni convenienti ecc.)
• la cessione di attività per ridurre l’interesse dello “scalatore“.
Tuttavia nelle società quotate le azioni di difesa possono essere intraprese se autorizzate dall’assemblea (ordinaria o straordinaria a seconda della natura del provvedimento), secondo il principio della passivity rule.
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