Pagamenti fiscali sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus: facciamo il punto della situazione per tentare di comprendere meglio quali sono le agevolazioni per professionisti e imprese.
Decreto Liquidità e pagamenti fiscali sospesi
Non è sempre facile districarsi tra quelli che sono i decreti emessi dal Governo in merito all’emergenza e per quanto la maggior parte delle persone possa contare sul supporto del proprio commercialista, è importante avere un quadro completo della situazione. Per ciò che riguarda i pagamenti fiscali sospesi bisogna rifarsi al Decreto Legge n. 23/2020, in vigore dal 9 aprile 2020, che dispone la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 202. Attenzione: esso è valido solo per le imprese e i professionisti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei compensi.
Il decreto Liquidità, si cita testualmente, contiene “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro e di proroga di termini amministrativi e processuali”. Questo significa che per i soggetti esercenti attività d’impresa, professione o arte che hanno sede legale od operativa in Italia è prevista la sospensione dei pagamenti fiscali in scadenza ad aprile o maggio relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i
- predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta
- all’imposta sul valore aggiunto;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Requisito: imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro con riferimento al periodo di imposta 2019 beneficiano della misura solo se il calo del fatturato o dei compensi è sceso di almeno il 33% dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Percentuale che sale al 50% per professionisti o imprese con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro.
Pagamento fiscale iva, la sospensione
Per quel che riguarda i versamenti dell’IVA in scadenza ad aprile e maggio 2020, la sospensione dei pagamenti si applica, senza limitazioni in ricavi e compensi alle imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che hanno registrato un calo di fatturato o compensi di almeno il 33%.
Per gli enti non commerciali la sospensione è impiegabile solo alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria e per coloro che hanno intrapreso l’esercizio dell’attività dopo il 31 marzo 2019. I pagamenti dovranno essere versati senza sanzioni o interessi in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in 5 rate mensili a partire dallo stesso mese.
Per ciò che concerne i settori più colpiti, grazie al Decreto Legge 18/2020 sono stati sospesi fino al 30 aprile 2020
- i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020;
- gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
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