L’Agenzia delle Entrate, l’ente pubblico che si occupa della gestione e degli accertamenti in materia fiscale, ha provveduto a rendere disponibile sul suo sito internet la bozza di modello Unico 2009 per quanto riguarda le società di capitali. La bozza, la quale è caratterizzata da istruzioni dettagliate sulle modalità di compilazione del modello, si riferisce in particolare al periodo d’imposta del 2008: il modello Unico 2009 dovrà essere presentato dai soggetti che sono titolari di un reddito d’impresa. C’è anche da sottolineare che tale modello ha accolto le novità inserite nella Finanziaria 2008, nella cosiddetta “manovra d’estate” (il decreto legge 112/2008) e nel decreto legge 185/2008.
Come ha anche spiegato la stessa Agenzia delle Entrate, vi sono delle importanti novità nell’ambito della compilazione del modello. Anzitutto, l’aliquota Ires (l’Imposta sul reddito delle società, che riguarda proprio le società di capitali) è stata portata al 27,5% anzichè al 33% come nel 2007: comunque, in questo caso, vi è la possibilità di aggiungere altri 5,5 punti percentuali ai soggetti che svolgono determinate attività (ad esempio, la raffinazione del petrolio). Sono poi state introdotte nuove regole per quanto riguarda gli interessi passivi da determinare, attraverso l’utilizzo di uno speciale metodo di calcolo. Vi sarà anche una nuova metodologia di calcolo nell’ambito delle spese di rappresentanza indeducibili, nel caso esse non rispondano ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 novembre scorso.
Passando ad elencare un’ulteriore novità del modello, c’è da dire che verranno adottati i principi contabili IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards: sono dei principi volti a standardizzare a livello globale le varie regole contabili): in questo modo sarà dunque possibile riallineare le divergenze che possono esistere nel pagamento delle imposte. Infine, vi sarà ora l’opportunità di versare un’imposta sostitutiva (IRES o IRAP), prendendo come riferimento il maggior valore che ai beni viene dato quando si effettua la rivalutazione.