Trasportare denaro da uno Sato all’altro non è più semplice come una volta. Dal 1° gennaio 2009, infatti, è entrato in vigore il Dlgs 195/08 che stabilisce che chi decide di portare una certa somma di denaro dentro e fuori dall’Unione Europea deve dichiarare tale somma. Nello specifico il decreto, emanato in attuazione del ragolamento comunitario 1880/2005, prevede che chiunque intenda andare all’estero con somme di denaro di importo pari o superiore ai 10 mila euro ha l’obbligo di rilasciare una dichiarazione all’Agenzia delle dogane, o in alternativa ad una banca, un ufficio postale o alla Guardia di Finanza.
Scopo del provvedimento è quello di contrastare il proliferare di attività illecite e di proteggere il corretto sviluppo del mercato interno. La dichiarazione, che deve contenere informazioni corrette e complete, deve essere presentata entro 48 ore dall’entrata nello Stato estero o prima dell’uscita dallo stesso. La dichiarazione, inoltre, deve essere compilata secondo il modello appositamente creato dall’Agenzia delle dogane e può essere consegnata a mano, al momento dell’arrivo nel territorio estero, presso gli uffici doganali che ne consegnano al dichiarante copia con attestazione del ricevimento da parte dell’ufficio. Il dichiarante, in alternativa, può decidere di tramettere la dichiarazione per via telematica attraverso il sito dell’Agenzia delle dogane. In questo caso il dichiarante deve portare con se una copia della dichiarazione e il numero della registrazione telematica.
Le disposizioni contenute nel Dlgs 195/08 si applicano anche al denaro trasferito con plico postale o mezzo equivalente mentre non si applicano ai vaglia o agli assegni postali, bancari e circolari nominativi e non trasferibili.
L’Agenzia delle dogane, la Guarda di Finanza e la Polizia valutaria hanno il potere di effettuare accertamenti, contestare eventuali violazioni e sequestrare le eccedenze. In caso di violazione è previsto il sequestro del 40% delle eccedenze traferite o che si tenta di trasferire. Come si legge nel Dlgs 195/08
il soggetto cui e’ stata contestata una violazione può chiederne l’estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all’articolo 3, e comunque, non inferiore a 200 euro. Il pagamento può essere effettuato all’Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell’economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell’avvenuto pagamento, sono trasmesse all’Agenzia delle dogane.
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