Quando si parla di imposta di registro sui contratti di locazione la legge di riferimento è il D.P.R. del 26 aprile 1986 numero 131, definito appunto “Testo Unico sull’imposta di registro”, che all’articolo 17 espressamente prevede che:
L’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nel territorio statale, nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe è liquidata dalle parti contraenti e assolta entro 30 giorni mediante versamento del relativo importo.
Tra l’altro, la Finanziaria 1998 ha introdotto l’obbligo di registrare i contratti di locazione immobiliare, anche se l’importo è minimo: sono esenti dall’obbligo di registrazione solo quei contratti che hanno una durata inferiore ai trenta giorni all’anno. Le modalità di tassazione dei contratti di locazione variano comunque a seconda della tipologia dell’immobile.