Per trust si intende l’affidamento riposto da un soggetto (detto disponente o settlor) su di un altro soggetto (detto trustee) al quale viene trasferito un bene, quindi posto sotto il suo controllo. Il bene viene gestito dal trustee per il raggiungimento delle finalità stabilite dal disponente.
Tra gli utilizzi maggiori del trust vi è la tutela di beni immobili, le finalità successorie ed anche vantaggi di natura fiscale, in quanto i beni conferiti nel trust divengono impignorabili e nel caso in cui vi siano utili prodotti da società estere questi potrebbero essere utilizzati dai beneficiari o riportati in patria senza che gli stessi si cumulino con il patrimonio dei beneficiari o disponenti.
Qualsiasi oggetto, in base alla norme, può essere posto in trust: immobili, mobili anche non registrati, titoli di credito, conti correnti, denaro, mobili registrati, quote sociali.
L’avvocato Paolo Borrelli, fondatore dello Studio Legale Borrelli con sede a a Pescara, Crotone e Milano, spiega che “la particolarità del trust sta nel fatto che l’andamento dei beni viene attuato non attraverso un mandato ma mediante un vero e proprio trasferimento di proprietà, per cui il trustee diviene legittimo e pieno proprietario dei beni fino all’esaurimento della propria missione, e il disponente perde la titolarità del patrimonio conferito o comunque non può rivendicare alcun diritto reale sui beni conferiti in trust anche da terzi”.
“Affinché il trust – aggiunge – non venga dichiarato nullo, sham trust, e la giurisprudenza è unanime in tal senso, vi sono due capisaldi da rispettare: il disponente dei beni in trust ‘perde il controllo’ sugli stessi e che il trust sia irrevocabile e quindi il patrimonio del disponente non potrà più ritornare nella proprietà di quest’ultimo”.
Il trust prescinde inoltre dal vincolo familiare, tutti lo possono costituire e non ha scadenze dipendenti dall’esistenza o meno del vincolo o dal raggiungimento della maggiore età dei figli. Questo strumento giuridico flessibile consente una risposta efficace alle esigenze di pianificazione patrimoniale sia delle famiglie che delle coppie di fatto che non sono pienamente tutelate dal punto di vista giuridico.
Sugli utilizzi del trust, l’avvocato Borrelli evidenzia che possono essere molteplici e tra questi annovera: “tutela della integrità e della destinazione del patrimonio familiare, tutela dei componenti “deboli” della famiglia, sistemazioni in occasione di crisi della famiglia, divisioni ereditarie, vicende del capitale di rischio della famiglia, passaggio generazionale dell’azienda familiare, patti di sindacato, garanzie, procedure concorsuali o anche ad esigenze quotidiane quali una collezioni di orologi o di libri aventi un soggetto specifico, oppure qualsiasi altro scopo con cui si vuole garantire ad un complesso di beni una propria autonoma rilevanza economica indipendentemente dal proprietario originario”.
“I casi della vita – conclude Paolo Borrelli – sono molti e di conseguenza moltissime sono le occasioni in cui si potrà, attraverso questo prezioso strumento, risolvere esigenze che non sarebbe parimenti possibile gestire con istituti giuridici di tradizione romanistica, vedi fondo patrimoniale”.