Secondo quanto stabilito dal Decreto ministeriale del 12 dicembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 291 del 15 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 gli interessi legali salgono di un punto percentuale. L’aumento del tasso di interesse è dovuto all’incremento del tasso di inflazione e del rendimento medio dei titoli di stato con una durata non superiore ai 12 mesi. Dopo aver toccato un minimo storico nel 2010 all’1% (Dm Economia 4/12/2009) e l’aumento di mezzo punto percentuale nel corso del 2011 (Dm Economia 7/12/2010), a partire dal primo gennaio dell’anno in corso il valore del tasso di interesse legale è stato stabilito nella misura del 2,5%.
Il tasso di interesse legale viene utilizzato nell’ambito delle cosiddette obbligazioni pecuniarie ed è in pratica quel tasso ufficiale al quale i giudici fanno riferimento nei dispositivi delle sentenze. Normalmente il saggio di interesse legale si utilizza anche con la rivalutazione monetaria oppure per determinare i coefficienti di usufrutto e nuda proprietà, ma anche in altri numerosi casi.
Il modo in cui viene aggiornato il tasso di interesse legale è disciplinato dall’articolo 1284 del Codice civile, che stabilisce tempi e metodi per il suo adeguamento. All’inizio veniva stabilito con leggi ordinarie, dal 1999 la variazione percentuale del tasso viene decretata dal Ministero dell’economia e delle Finanze (MEF).
Nel Decreto ministeriale, firmato dal premier italiano in pectore Mario Monti, il 12 dicembre 2011 a Roma, si legge che la rivalutazione del tasso al 2,5% è avvenuta considerando:
• l’articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “misure di razionalizzazione della finanza pubblica”; che, nel fissare il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, 1° comma, del Codice civile, che prevede che il Ministro dell’Economia e delle Finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;
• il decreto 7 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, con il quale la misura del tasso di interesse legale è stata fissata all’1,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011;
• il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
• il rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di stato e del tasso d’inflazione annuo registrato.