Da oggi in avanti, se lettere e plichi saranno consegnati in ritardo usando il servizio “Postacelere“, si avrà diritto al risarcimento. Lo ha deciso la Consulta che, in una sentenza depositata oggi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), “nella parte in cui dispone che l’Amministrazione e i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere”, come è spiegato nelle stesse motivazioni.
E a quanti di noi non è capitato di vedersi consegnare l’attesa lettera fuori tempo massimo? E poco importa se dentro c’era l’invito del commercialista a presentare la comunicazione dell‘Iva o un biglietto dell’amica: siamo andati ugualmente su tutte le furie. Ora possiamo chiedere e ottenere il rimborso del danno subito.
I giudici della Corte hanno scritto nella decisione, tra l’altro, che la norma contestata “determina nei confronti del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale … Tale privilegio determina, quindi, la dedotta violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall’articolo 3 della Costituzione”.
La vicenda è nata da un ricorso presentato da una società che aveva affidato al servizio “Postacelere” di Poste Italiane un plico contenete gli atti per partecipare a una gara per l’affidamento di alcuni lavori relativi a un impianto di depurazione. Peccato, davvero, che quel plico abbia preso la strada più lunga!
Come spiegano i giudici nella sentenza riassumendo i fatti accaduti, “per una evidente e ingiustificabile responsabilità da parte del vettore, la spedizione era stata effettuata non a Reggio Emilia ma a Reggio Calabria, con conseguente esclusione dell’istante dalla partecipazione alla gara, essendo scaduto il termine fissato”.
E il rimborso – pari a poco più di sette euro deciso da Poste Italiane spa – non è bastato a placare l’impresa interessata che ha deciso, invece, di rivolgersi alla Consulta.