In caso di estinzione anticipata del mutuo, su richiesta del contraente, la banca non può più rifiutarsi di rimborsare anche la quota di premio residuo non goduta su eventuali coperture assicurative stipulate e collegate al finanziamento ipotecario. A chiarirlo, in accordo con quanto messo in risalto dal CRCTU, il Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti di Trento, è stato l’Isvap. In particolare, a valere dai contratti assicurativi pluriennali associati ai mutui e stipulati a partire dall’1 dicembre del 2010, il mutuatario può chiedere in caso di estinzione anticipata del mutuo o il cambio del beneficiario, oppure il rimborso della quota di premio non goduto. La banca, come chiarito dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Isvap), deve dar corso alla richiesta del cliente e non può più rifiutarsi come magari avveniva in passato.