La circolare 11434 pubblicata circa una settimana fa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze precisa e chiarisce quelli che erano stati i dubbi e le perplessità che avevano avanzato i clienti delle banche in merito al decreto anticrisi, in particolare per quanto riguarda la fissazione del “tetto” al 4% agli interessi da dover versare sui mutui a tasso variabile. Un primo chiarimento della circolare sottolinea come anche i prestiti che hanno tasso e durata variabile hanno diritto alla suddetta agevolazione: in questo caso il contributo statale evidenzierà i suoi effetti più sulla minor durata del mutuo che sull’ammontare della rata, la quale rimane fissa.
Ciò vuol dire che i tassi si ridurranno a seguito dell’applicazione del “tetto” e che vi sarà, contemporaneamente, un aumento della quota capitale da ammortizzare con un conseguente piano di ammortamento più breve. Al contrario, la circolare ministeriale non offre nessuna precisazione circa i mutui a tasso fisso (quelli cioè in cui si può scegliere tra tasso fisso o variabile); a questo punto sembra chiaro che tali prodotti rientrino nel campo di applicazione della legge. L’agevolazione farà comunque contenti anche i mutuatari che in passato non sono riusciti ad ottemperare al pagamento della rata: le novità riguardano infatti anche questi soggetti, ma solo nel caso in cui non sia decaduto il beneficio del termine o si sia risolto il contratto di mutuo.
C’è da precisare, comunque, che il “tetto” del 4% si applica soltanto in caso di prestiti che, al momento della sottoscrizione, avevano un tasso inferiore a questa percentuale, mentre negli altri casi il limite è rappresentato dal tasso contrattuale stesso. Ed è stato proprio questo uno dei punti più controversi che doveva precisare la circolare: quest’ultima spiega infatti che se vi sono contratti che prevedevano un tasso agevolato temporaneo, il tasso a cui bisogna far fede è quello che si applica alla prima rata successiva al periodo di agevolazione.