Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Oicr): è questa la materia di cui si è occupata ieri la Consob, la quale ha provveduto ad apportare qualche modifiche ai due regolamenti che riguardano le società emittenti e gli intermediari finanziari. In aggiunta, perfino la Banca d’Italia ha deciso di occuparsi dello stesso argomento, lavorando al nuovo regolamento sulla gestione collettiva del risparmio e alla nuova disciplina su tali organismi e sui fondi pensione. Come è stato opportunamente precisato, la disciplina in questione entrerà in vigore a partire dal primo giorno che segue la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre che quella che contempla le cosiddette banche depositarie prenderà il via tra due giorni esatti.
►COSA SONO GLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO
Volendo cominciare a riassumere quelli che sono gli aspetti principali, c’è da dire che vi sarà un regime transitorio per emittenti e intermediari, il quale andrà ad affiancarsi idealmente a quello già esistente. In questo caso, non si può non accennare alla direttiva Ucits IV, la cui entrata in vigore è prevista per la prossima settimana: si tratta, come è noto del testo normativo che stabilisce le regole relative agli Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, il cui contenuto doveva essere necessariamente completato. Anzitutto, bisogna precisare che questa direttiva è stata già recepita nel nostro paese mediante delle opportune modifiche al Testo Unico della Finanza (Tuf, per la precisione si tratta del Decreto legislativo numero 58 del 1998).
►FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO: CRISI NEL BELPAESE, RIUNIONI A BANKITALIA
Secondo Assogestioni, comunque, le novità di cui bisogna tenere conto sono davvero molte: ad esempio, gli Oicr armonizzati o meno avranno la possibilità di istituire delle strutture definite come “master feeder”, con la Consob che sarà chiamata a vigilare ricevendo la documentazione che è necessaria e funzionale per il prodotto. Inoltre, la documentazione di offerta sarà rivoluzionata con la consegna all’investitore del Key Investor Informations Document (noto anche con l’acronimo Kiid).